Il nuovo Codice deontologico degli Architetti
Architetti. Modificate le norme deontologiche ai sensi dell'art. 2 della Legge
248/06 (Decreto Bersani).
La legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto al 3° comma dell'art. 2 che "le
disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione
di misure a garanzia della qualità professionale delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007".
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
pertanto, "visto il codice deontologico in vigore al 1° gennaio 1994 e preso
atto dell'esigenza di modificarne alcune norme per adeguarle a quanto previsto
dalla legge sopracitata, nella propria seduta del 20 dicembre 2006 ha deliberato
di approvare le disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio
2007".
. . . . . . .
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Norme di deontologia professionale
(delibera del 20 dicembre 2006)
Indice
Norme Deontologiche
Premessa
Capitolo I Principi
generali
Capitolo II Norme relative
alle modalità di esercizio della professione
Capitolo III Rapporti con
i committenti
Capitolo IV Rapporti con
le pubbliche
Autorità e con terzi
Capitolo V Rapporti con i
colleghi
Capitolo VI Rapporti con
l'Ordine professionale
Capitolo VII Sanzioni
Capitolo VIII Disposizioni
finali
Premessa
Il paesaggio, il territorio e l?architettura
sono espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese. L'architettura si fonda su un insieme di
valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare
le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da
criteri quantitativi. L?opera di architettura, ed in genere le trasformazioni fisiche del
territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro costruttore, al loro proprietario e ai loro
originari utenti. Per questi motivi sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità.
La tutela di questo interesse è uno degli
scopi primari dell'opera progettuale e costituisce
fondamento etico della professione.
La società ha dunque interesse a garantire un
contesto nel quale l'Architettura possa essere
espressa al meglio, favorendo la formazione
della coscienza civile dei suoi valori e la
partecipazione dei cittadini alle decisioni
concernenti i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti alle
diverse sezioni dell?albo hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della
società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.
Gli ?atti progettuali? rispondono all'esigenza
dei singoli cittadini e delle comunità di definire e
migliorare il loro ambiente individuale,
familiare e collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del
territorio, adottando, nella realizzazione della singola opera e di ogni trasformazione fisica del
territorio, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e
il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti. Le norme di etica professionale che seguono
sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale
di ogni professionista iscritto all?albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
d?ora in avanti chiamato per brevità ?iscritto?. Esse completano, nell'ambito delle leggi
vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.
Capitolo I
Principi generali
Art. 1 - Nell'esercizio della professione,
l?iscritto deve uniformare il proprio comportamento ai
principi deontologici di tutela della dignità
e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art. 2 - Le presenti norme valgono in
qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.
Art. 3 ? L?iscritto esercita la professione in
conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto
dell'interesse generale della società che
riconosce prevalente su quelli del committente e
personale.
Art. 4 - Il comportamento professionale degli
iscritti deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale,
sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni
assunti e sul rispetto del segreto professionale.
Art. 5 - L'iscritto svolge le sue prestazioni
professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse
o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Art. 6 - L'iscritto nel promuovere la sua
attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti
dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi
tipo.
Art. 7 - L'iscritto sottoscrive solo le
prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma
paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni
professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le
singole competenze e responsabilità.
Art 8 - Per l'iscritto qualsiasi forma di
libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei
diritti dei colleghi.
Art. 9 - Al fine di tutelare l'affidamento
della clientela, l'architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i
suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente
al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.
Art. 10 ? Il rapporto con il committente è di
natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza.
Art.11 - Il rapporto con i colleghi deve
essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.
Capitolo Il
Norme relative alle modalità di esercizio della professione
Art. 12 - L'iscritto esercita la sua
professione sia in qualità di libero professionista (singolo o
associato), sia in qualità di dipendente che
di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale,
L'iscritto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in
conformità all'interesse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la
responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni
modifica che intervenga nel suo stato professionale.
Art. 13 - L'iscritto che voglia esercitare la
professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si
trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le
leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso
l'Ordine di appartenenza.
Art. 14 - L'iscritto dipendente o pubblico
funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera
professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme,
deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria
autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.
Capitolo III
Rapporti con i committenti
Art. 15 - L'iscritto nell'accettazione
dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi
vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi
compensi.
L?iscritto determina con il cliente il
compenso professionale ai sensi dell?articolo 2233 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi speciali. L'iscritto deve rapportare alle sue effettive
possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve
rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art. 16 - L'iscritto è tenuto a comunicare al
committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni
dell'incarico.
Art. 17 - L'iscritto deve evitare ogni forma
di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità
professionale.
Art. 18 - L'iscritto non deve subire
passivamente la volontà del committente quando questa
contrasti con la sua autonomia e con il suo
prestigio
Art. 19 - L'iscritto assolve, anche per il
tramite della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare
e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria
responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.
Art. 20 - La collaborazione con altro
professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco
gradimento.
Art. 21 - L'iscritto non può, senza
l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici
dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato
procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è
tenuto ad informarne il committente.
Art. 22 - L'iscritto , nello svolgere la
propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o
compensi da terzi interessati, al fine di
percepire illeciti guadagni.
Art. 23 - Qualora il professionista intenda
recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti
idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i
colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine
Art. 24 - L'iscritto proposto quale consulente
tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà
astenersi dall'assumere il relativo incarico
nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza
Art. 25 - L'iscritto, se richiesto come
consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di
onorari professionali rispetto alle prestazioni rese e agli accordi assunti, è tenuto ad assumere presso
l?Ordine di competenza informazioni sui criteri che presiedono la materia
Art. 26 - L'iscritto, nell'espletamento delle
varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o
realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o
l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di
inadempienza deontologica.
Capitolo IV
Rapporti con gli enti pubblici
Art. 27 - L?iscritto cui sia demandata
qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad
Amministrazioni ed organismi pubblici di
qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi
direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o
all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
Art. 28 ? L?iscritto non deve mai assumere
incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.
Art. 29 - L?iscritto che esegue per incarico
di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento
dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva
dall'assumere incarichi privati di
progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che
abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di
collaborazione in atto.
Art. 30 - L?iscritto che svolge l'incarico di
consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere
incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto
è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 31 - Nell'esercizio professionale
l?iscritto non potrà abbinare la propria firma come incaricato di svolgere mansioni professionali, anche
parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge ad assumere identiche
mansioni o responsabilità.
Art. 32 - E' competenza del Consiglio
dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.
Capitolo V
Rapporti con i colleghi
Art. 33 - I rapporti di collaborazione tra
colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il
preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà,
correttezza e chiarezza.
Art. 34 - L'iscritto deve evitare ogni forma
di illecita concorrenza nei riguardi dei colleghi.
Art. 35
1.L?informativa al cliente in ordine
all?attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare
l?informazione al cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi;
formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica,
con indicazione del periodo e dell?istituto
presso la quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa,
soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- le caratteristiche della prestazione o del
servizio;
- i criteri di calcolo dell?onorario, con
particolare riferimento al prezzo e ai costi complessivi
della prestazione.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l?indicazione dell?attività professionale
svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi
ultimi espressamente autorizzati; dati delle
opere realizzate, anche con fotografia ove di
pubblico dominio ovvero ove espressamente
autorizzati dal cliente;
- l?indicazione della certificazione di
qualità dello studio;
- l?indicazione della affiliazione a network
professionali;
- premi e onorificenze e quant?altro relativo
alla persona e allo studio limitatamente a ciò che
attiene all?attività professionale esercitata.
4. L?informativa è resa secondo correttezza e
verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
- in caso di incarico congiunto, indicare le
prestazioni professionali concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e
accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove
espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi
valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente
maturata nelle aree di competenza: ruolo,
natura, periodo e durata delle prestazioni
svolte;
- indicare il soggetto affidatario
dell?incarico professionale e, all?uopo, il regime di
responsabilità della forma organizzativa con
la quale svolge l?attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa
l?informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio ? e a mero
titolo esemplificativo ? sono da considerarsi tali:
- la carta da lettere, i biglietti da visita,
le targhe;
- le brochure informative inviate a mezzo
posta, anche informatica;
- gli annuari e le rubriche professionali.
Art. 36
1. Per pubblicità si intende l?informativa in
ordine all?attività professionale rivolta a soggetti
indefiniti, siano essi la clientela già
acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo. La
pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In
particolare e a titolo meramente
esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si
avvalga il professionista è tenuto a:
- evitare il ricorso a espressioni enfatiche,
laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici
compatibili con il principio della personalità della
prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la
pubblicità devono salvaguardare i decoro e prestigio
della professione. In linea di principio ? e a
mero titolo esemplificativo ? è da escludersi che
possano essere considerati tali:
- i siti web e reti telematiche non attinenti,
nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a
domicilio;
- l?utilizzo di testimonial;
Art. 37
1. E? vietata ogni forma di pubblicità non
palese
2. La partecipazione del professionista ad
eventi pubblici in ragione della competenza o attività
svolta ? come l?intervento a trasmissioni
televisive; la partecipazione, come relatore, a
convegni; la collaborazione a giornali ? può
essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti
terzi a condizione che il professionista
medesimo si assicuri che:
- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle
capacità e dell?attività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei
clienti;
- sia esclusa qualsiasi comparazione con
l?attività di altri professionisti.
3. Il professionista che partecipa ad eventi
pubblici in ragione della competenza o attività svolta ? come l?intervento a trasmissioni televisive;
la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali ? può fornire
informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
- eviti di enfatizzare la propria prestazione
e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari
praticati.
4. L?organizzazione di convegni e seminari da
parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi d?uffici
stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l?attività di promozione sia svolta nel rispetto delle
disposizioni precedenti.
Art. 38 ? L'iscritto non deve compiere atti
tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali
Art. 39 - L'iscritto chiamato ad assumere un
incarico già affidato ad altro collega, deve
preventivamente informare, per iscritto, il
collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente
revocato.
Prima dell'accettazione dovrà altresì
verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti
d'autore.
Art. 40 ? L'iscritto deve astenersi da
apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, e, in particolare, quando ne prosegue l'opera
iniziata ed interrotta.
Art. 41 - Nel caso di un'opera progettata o di
una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti,
l'iscritto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e
correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino
le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la propria
professione di architetto.
Art. 42 - L'iscritto , quando sia collaudatore
di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera
Capitolo VI
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 43 - L'iscritto è tenuto ad osservare le
deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine
nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali.
Art. 44 - L'appartenenza all'Ordine comporta
per l'iscritto il dovere di collaborare col Consiglio
dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme
deontologiche.
Art. 45 - L'iscritto ha l'obbligo di fornire i
chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti
dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua
condizione di esercizio professionale.
Art. 46 - L'iscritto che abbia motivate
riserve sul comportamento professionale di un collega, deve
informare per iscritto il Presidente
dell'Ordine.
Art. 47 - L'iscritto che ha accettato mandati
o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine,
deve adempiere a tutti gli obblighi
conseguenti.
Art. 48 - L'iscritto che non partecipa senza
motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi,
viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Art. 49 - L'iscritto che si trovi in
condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera
professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al
proprio Ordine.
Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione
venga svolta al di fuori del proprio territorio darà
comunicazione all'Ordine territorialmente
competente.
Art. 50 - L'iscritto che sia a qualunque
titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei
seguenti doveri:
-informa tempestivamente il Consiglio
dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
-dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine
degli incarichi professionali in atto nell'ambito di
pertinenza della commissione;
-dà sempre comunicazione al Consiglio
dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse
assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano
incompatibilità;
-si attiene alle disposizioni ed indirizzi che
il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
-non dovrà accettare di essere confermato
nello stesso incarico per una seconda volta
consecutiva sempre che non sia tenuto ad
accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini
del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i
professionisti che siano con questo associati.
Art. 51 - L?iscritto che intende partecipare
ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine
professionale o dal CNAPPC.
L'iscritto che per diretto incarico dell'ente
banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del
concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un concorso, in qualità
di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di
appartenenza o dal CNAPPC non è consentita.
Art. 52 - L?iscritto non può essere componente
di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri
professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche
se informali.
Art.53 - L?iscritto nominato quale membro di
Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli
elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei
concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e
al CNAPPC le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da iscritti, siano
essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri
della giuria;
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o
dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste
di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi
per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è
stata costituita;
Art. 54 - Fatto salvo quanto disposto dalla
legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli iscritti nominati in
rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza
inerente la carica o il mandato ricevuto.
Capitolo VII
Sanzioni
Art. 55 - La vigilanza del rispetto delle
vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto
costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.
Art. 56 - Le sanzioni previste per le
violazioni alle presenti norme sono:
l'avvertimento, la censura, la sospensione e
la cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D.
23.10.1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni
disposte dalle leggi dello Stato.
Art. 57 -Ogni infrazione relativa ad
incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi
generali di cui al Cap.I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la
sanzione della sospensione fino a tre mesi.
Art. 58 - Le violazioni non previste
all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
Art.59 - Nei casi di recidività relativi ad
infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di
infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
Art. 60 - La sospensione per un periodo
superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di
recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
Art. 61 -
Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e
regolamentari che
disciplinano la professione degli iscritti
all?albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori. La loro inosservanza costituisce
infrazione disciplinare ed attiva la funzione di
magistratura dell'Ordine professionale a
tutela del valore e della dignità della professione.
Art. 62 -
Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti
e
conservatori italiani e stranieri autorizzati
ad esercitare la professione in Italia, i quali devono
rispettarle e farle rispettare.
In conformità a quanto previsto dall'art.42
del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 i singoli Ordini
professionali possono integrare, acquisito il
parere favorevole del CNAPPC, con un proprio
regolamento, le presenti norme.
Art. 63 -
Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate
sul sito ufficiale della categoria e sono depositate
presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica
Italiana.
Esse entrano in vigore al 1° gennaio 2007.