ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI BENEVENTO

Formazione

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.

Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti, successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO:
– documento approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti il 22/01/2014 (valevole per il 2014);
– documento approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti il 26/11/2014 (valevole per il 2015 e il 2016);
– documento approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti il 21/12/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017).

Quanti CFP occorrono

L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale.
Non sono più previsti i crediti minimi annuali ma è raccomandata un’acquisizione costante nel corso del triennio.
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso (rispetto ai 60 crediti richiesti) da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 crediti (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).
I soggetti che si re-iscrivono a un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

Come acquisire i CFP

Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente normativa sono valevoli le seguenti attività:

Corsi frontali accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Frequenza minima prevista: 80% della durata complessiva dell’evento o secondo la prescrizione normativa in caso di corsi obbligatori.

Corsi abilitanti e di aggiornamento:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Sono riconoscibili i corsi obbligatori di abilitazione e aggiornamento (es: Sicurezza, Prevenzione incendi, RSPP (modulo ATECO3), accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti tramite gli Ordini o da altri soggetti abilitati per norma e/o tramite il riconoscimento regionale.

Corsi di formazione a distanza accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Soltanto per i corsi sviluppati dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini con innovative tecniche di comunicazione, a discrezione del Consiglio Nazionale, possono ottenere fino a un massimo di 2 CFP per ogni ora di corso con i medesimi limiti di cui sopra.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili, sia frontali che a distanza presso una sede fisica dell’Ordine, accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora, minimo di due ore, massimo 8 CFP
Frequenza minima prevista: 100% della durata complessiva dell’evento.

Partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti a eventi formativi accreditati:
1 CFP per ogni relazione
La reiterazione non dà diritto a ulteriori crediti, quindi non può essere sommato ai CFP per la partecipazione.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:
2 CFP per ogni giorno di attività, massimo 24 CFP nel triennio
Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop.
Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal Consiglio nazionale degli Architetti e dagli Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010):
20 CFP per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso

Altre attività:
Sono riconoscibili le seguenti attività, con limite di massimo di 15 crediti complessivi derivanti dalla somma dei crediti conseguiti per i punti di cui alle lettere a), b), c), d):
a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC: 1 CFP per ogni singola seduta, effettiva e documentata;
b) attività particolari quali mostre, fiere e altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3): 1 CFP per ogni attività;
c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, monografia o pubblicazione;
d) viaggi di studio organizzati o promossi dagli Ordini o da Associazioni di iscritti o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 CFP per ogni giorno di visita.

Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici per conto dell’ente
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Attività formativa svolta dai dipendenti per conto del datore di lavoro privato
Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Attività formativa svolta all’estero
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali, con verifica del Consiglio Nazionale, le attività di formazione svolte all’estero, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Attività formativa svolta presso altri Ordini e Collegi professionali
Le attività formative e gli eventi promossi da altri Ordini o Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Esoneri



Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità e adozione riducendo l’obbligo formativo di 20 CFP, ivi compresi i 4 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (è precluso lo svolgimento della professione)
  • non svolgimento della professione neanche occasionalmente, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione di:
    – non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    – non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
    – non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato), per l’intero anno di richiesta.
    NB: sono esclusi dall’esonero i dipendenti che firmano personalmente atti professionali anche se solo per conto dell’Ente di appartenenza o del datore di lavoro.

L’esonero va richiesto annualmente ed è possibile richiedere un solo tipo di esonero all’anno. Con la richiesta l’iscritto si impegna a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Il sistema assegna in automatico l’esonero agli aventi diritto.

Primo anno di iscrizione e decadenza dell’obbligo

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’Albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. 

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
Le sanzioni, previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, sono:

  • la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
  • la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Piattaforma portaleservizi.cnappc.it

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la piattaforma on-line portaleservizi.cnappc.it per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti.

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Si ricorda che qualora si modifichi la propria anagrafica sulla piattaforma portaleservizi.cnappc.it, le variazioni saranno recepite solo dal Consiglio Nazionale; è quindi necessario registrare gli aggiornamenti anche attraverso l’area riservata del sito dell’Ordine.